Art. 11.
(Esercizio dei poteri sostitutivi).

      1. Qualora l'intesa di cui all'articolo 2, comma 5, non sia raggiunta, il Ministro dello sviluppo economico procede a negoziare con ogni regione e con le province autonome di Trento e di Bolzano le quote di produzione elettrica e di capacità produttiva di loro competenza in attuazione delle indicazioni del PNE.
      2. Qualora il negoziato di cui al comma 1 non giunga a conclusione entro un mese, l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di produzione elettrica delle capacità produttive previste dal PNE è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.